Tutela e sostegno della maternita' e
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paternita'
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Indice interno:
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Decreto Legislativo 26 marzo 2001,n. 151
Testo unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo
15 della legge
8 marzo 2000, n. 53
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
-
Supplemento Ordinario n. 93
-------------------------------
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87 della Costituzione;
Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle
città
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
recante
delega
al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in
materia di
tutela
e di sostegno della maternita' e della
paternita', nel
quale
devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti
di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica
e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il
linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro
per
la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
Oggetto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
8 marzo 2000, n.
53, art. 17, comma 3)
1. Il
presente testo unico disciplina i
congedi, i
riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori
connessi
alla maternita' e paternita' di figli
naturali, adottivi e in
affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo
unico:
a) per "congedo di maternita'" si
intende l'astensione obbligatoria
dal
lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza
della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro
nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente
testo unico corrispondono,
per le
pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi
della
legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I
trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette
indennita'.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto
riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di
assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della
gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto
dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto
riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne
sia
l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo
1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto
riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione
di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo
quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro,
in
virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
puo'
assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo,
ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18
aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della
legge 24
giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo,
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del
presente
testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto
al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico
del
datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato
in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio
contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con
contratto
di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa'
di
fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento
di un
anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo
o per
un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al
Capo
XI, e'
possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici,
e
comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma
3.
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 32,
il
trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del
sostegno
economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della
sicurezza e
della
salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a
sette
mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del
proprio
stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto
previsto
dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno
ricevuto
bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette
mesi di
eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a
carico del
Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza,
possono
fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate,
con
esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle
periodiche
visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per
la
tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione
del
rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di
cui
all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998,
n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e
31, comma 1;
decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento
di pesi,
nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per
la
solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare
l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli
che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di
lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo
per il
quale
e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei
casi
in cui i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza
della
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle
abituali conserva
la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonche'
la
qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita
a
mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni,
il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio,
puo'
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al
presente
Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2,
3 e 4
e'
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere
attivita' in
zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero
esporre
il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della
gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore
di lavoro
il
proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad
attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante
la gravidanza
e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia
di
Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al
servizio
sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita'
all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile
del
corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le
donne previsti
agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e
fino a
sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non
puo'
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi
con
decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo
1,
comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della
difesa,
di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle
pari
opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il
Ministro
dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie
di
porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
lavoro e
della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale
del
Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e
2, il
datore
di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui
all'allegato
C,
nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione
europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del
decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la
sicurezza
sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di
protezione
e
di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo
11, comma
1,
rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
il
datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione
al
rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente
le
condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro
non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica
quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro
competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro
per
tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di
quanto
previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione
al di
fuori
dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e'
punita con
la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994,
n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la
valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi
industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici
e
riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale
e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita'
svolta
dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare
ed
integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1,
nonche'
a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in
conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti
per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le
lavoratrici presentano
al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la
relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario
di
effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo,
restano ferme
le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e
successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia
di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti
la data presunta del parto, salvo
quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni
sono
aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6,
7, 9 e 10)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto
quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori
sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal
servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla
base
di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici
in
stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera
a),
comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze
della gravidanza o di preesistenti
forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2
e' disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovra'
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 puo'
essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio
o
su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita'
di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente
articolo
sono
definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
16 e 17
e'
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e'
considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n.
194, la
pena
prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione
della
gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso
con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternita', le
lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal
mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con
i
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti
sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali
non si
applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui
all'articolo
16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro
e
all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato
medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato
fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il
certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva,
ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio
1993,
n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera
pari all'80
per
cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di
maternita',
anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo
1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29
febbraio
1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per
malattia.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi
alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei
limiti
di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23
luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini
del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella
carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi
non
richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad
altro
titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di
maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi
dell'articolo
9
della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo
di
congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere
o
servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del
periodo
di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente
a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi
o
mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi
che vengono
considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di
malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende
l'importo che
si
ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del
mese
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora
le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile
per
sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del
posto
per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si
applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione
media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per
contratto di lavoro o per la effettuazione
di ore
di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi
le
otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda
o
per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,
l'orario
medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto
dal
contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso
in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere
di
lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di
lavoro
prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,
l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il
numero
complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del
trattamento
economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio
1993,
n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di
risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere
b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti
dagli
articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di
congedo
di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera
di
maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di
sessanta
giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si
tiene conto
delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate
e
riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali,
ne'
del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del
figlio
fruito per una precedente maternita', ne' del periodo di assenza fruito
per
accudire minori in affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione
lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi
sessanta
giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento
dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita'
giornaliera
di
maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel
comma
4, ma
che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche'
nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi
non
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
diritto
all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento
dell'inizio
del
congedo di maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni
dalla
data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede
il
suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione
obbligatoria
per le indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita'
iniziato dopo
sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio
del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in
luogo
di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai
casi di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23
luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2,
commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta,
in costanza
di
rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini
dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla
pensione
e
per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti
e
alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
i
periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli
16 e
17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati
utili
ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere,
all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata
in
costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene
accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
23
aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed
ai
fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti,
gli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a
carico
dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto
nel
medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo
16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che
abbia
ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni
all'atto
dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera
n), e 39-quater,
lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali,
disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive
modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo
26
spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei
anni e
sino al compimento della maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali,
la lavoratrice
ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente
al
periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione
e
l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura
di
adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1
dell'articolo
26,
nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del
congedo
previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA'
Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge 9
dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta
la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe
spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre
ovvero
di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di
cui al comma
1
presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende
dichiarazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai
sensi
degli
articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto
dall'articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1,
che non
sia
stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni,
al
lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi
1 e 2,
e'
riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1,
2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore
ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal
presente
articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite,
il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di congedo di
maternita'
di
cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a
sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel
caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal
lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite
complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore
e'
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore
di
lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti
collettivi,
e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora
l'altro
genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
di minore
con
handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al
prolungamento
fino
a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti
i
riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore
non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all'articolo
32. Il
prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo
corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante
al
richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e
7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32
alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per
un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita'
e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del
comma 2
dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento
del congedo
di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32
ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari
al 30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo
di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il
reddito
e'
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali
per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo
22,
comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma
2, lettere a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi
2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al
trattamento economico
e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1
dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34,
comma 3, compresi
quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti
da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta' di
integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi
secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i
soggetti iscritti
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene
corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione
nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte
differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione
mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione
figurativa
di
cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o
sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della
gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il
predetto
periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e
alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi
non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo
al
congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto
di
lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni,
con
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e
successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far
valere,
all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche
per le
adozioni
e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e'
elevato a
sei
anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi
tre
anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il
minore abbia
un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e'
fruito
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera
n), e 39-quater,
lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionale si
applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura
di
adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti
di
assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante
il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di
lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di
un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad
uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la
lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal
datore di
lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e
le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1,
possono
essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000,
n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)§
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap
in
situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo
di
congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio
1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino
con
handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,
il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33,
comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili
anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del
figlio
con
handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,
il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33,
comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera
continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista
convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza
al
figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4
della legge
5
febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale
ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
o, dopo
la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3,
della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1,
della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a
fruire
dei
benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge
per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui
al comma
2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto
a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo
di
lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo
e'
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai
e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo
le
modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici
di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i
dipendenti
dei
predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non
e'
prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita'
di
cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo
1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente
comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la
durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i
genitori
non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge
5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi
5 e 6 del
medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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