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Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'Aggiornamenti e segnalazioni:Questo sito e i libri che ne derivano NON sono di INFORMAZIONE, ma si costituiscono come una specie di ENCICLOPEDIE TEMATICHE, in cui vengono presentati e discussi vari argomenti da leggersi e soprattutto da CONSULTARE di volta in volta. A seguito di difficoltà
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Raggruppati per singoli agomenti, aggiornati e completati, i capitoli ormai superati del libro Bambini di IERI= Adulti di oggi. Adulti di oggi-> Adulti di DOMANI saranno presentati in volumi separati a cominciare da Infanzia un mestiere difficilissimo - gia in libreria - in cui un nuovo file Considerazioni e conclusioni / To complete and to outline come V capitolo - presente come capitolo finale in TUTTI i nuovi libretti - offre una sintesi organica e riassuntiva di tutti i problemi in discussione. Modificato come iconografia l'Indice del libro: Infanzia: tempo di Mutamenti ora è il capitolo IV del nuovo libro: mentre Infanzia: tempo di Mutamenti ne è l'essenziale III. ![]() Bambini? Il NUOVO che avanza...Immaturità? L'infanzia non esiste. Esiste lo sviluppo e lo sviluppo è cambiamento liberatorio ![]() #testo_modifiche, #testo_unico, #disposizioni_generali, #lavoratrice, #congedo_maternità, #paternità, #parentale, #riposi_permessi, #malattie_figli, #lavoro_notturno, #licenziamento, #disposizioni_speciali, #lavoratrici_autonome, #libere_professioniste, #sostegno, #oneri_contributivi, #disposizioni_finali, #pericolosi_insalubri, #elenco
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93------------------------------- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle cittàVisto l'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53,
recante
delega
al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle
disposizioni legislative in
materia di
tutela
e di sostegno della maternita'
e della
paternita', nel
quale
devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti
di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica
e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il
linguaggio normativo;
Emana
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) 1. Il
presente testo unico disciplina i
congedi, i
riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori
connessi
alla maternita' e paternita'
di figli
naturali, adottivi e in
affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2. 1. Ai fini del
presente testo
unico: a) per "congedo di
maternita'" si
intende l'astensione obbligatoria
dal
lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita'; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. 2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
Art. 3. 1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per
quanto
riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di
assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della
gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto
dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4. 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori
assenti
dal lavoro,
in
virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
puo'
assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo,
ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18
Art. 5. 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Capo II
Art. 6. 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della
sicurezza e
della
salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a
sette
mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del
proprio
stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto
previsto
Art. 7. 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento
di pesi,
nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per
la
solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare
l'elenco di cui all'allegato A.
Art. 8. 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere
attivita' in
zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero
esporre
il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della
gravidanza.
Art. 9. 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo,
durante
la gravidanza
e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia
di
Stato.
Art. 10. 1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7,
commi 1 e
2, il
datore
di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo
Art. 12. 1. Qualora i risultati della valutazione di cui
all'articolo
11, comma
1,
rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
il
datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione
al
rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente
le
condizioni o l'orario di lavoro.
Art. 13. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994,
n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la
valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi
industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici
e
riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale
e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita'
svolta
dalle predette lavoratrici.
Art. 14. 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi
retribuiti
per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
Art. 15. 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
Art. 16. 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due
mesi precedenti
la data presunta del parto, salvo
quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Art. 17. 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data
presunta del
parto
quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori
sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la a) nel caso di gravi
complicanze
della gravidanza o di preesistenti
forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2
e' disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovra'
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
Art. 18. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19. 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria,
nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e'
considerata a tutti gli effetti come malattia.
Art. 20. 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternita', le
lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal
mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
Art. 21. 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di
cui
all'articolo
16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro
e
all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato
medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato
fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Art. 22. 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita'
giornaliera
pari all'80
per
cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di
maternita',
anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
Art. 23. 1. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del
periodo
di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente
a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'. a) nei casi in cui,
o per
contratto di lavoro o per la effettuazione
di ore
di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi
le
otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24. 1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei
casi di
risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere
b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti
dagli
articoli 16 e 17.
Art. 25. 1. Per i periodi di congedo di maternita', non e'
richiesta,
in costanza
di
rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini
dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla
pensione
e
per la determinazione della misura stessa.
Art. 26. 1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c),
comma 1,
dell'articolo
16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che
abbia
ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni
all'atto
dell'adozione o dell'affidamento.
Art. 27. 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali,
disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive
modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo
26
spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei
anni e
sino al compimento della maggiore eta'.
Art. 28. 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro per
tutta
la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe
spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre
ovvero
di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
Art. 29. 1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30. 1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Art. 31. 1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27,
comma 1,
che non
sia
stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni,
al
lavoratore.
Art. 32. 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita,
ciascun
genitore
ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal
presente
articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite,
il
diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre
lavoratrice,
trascorso il periodo di congedo di
maternita'
di
cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a
sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal
lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite
complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
Art. 33. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre
di minore
con
handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al
prolungamento
fino
a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Art. 34. 1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32
alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per
un
Art. 35. 1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al
trattamento economico
e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1
dell'articolo 25.
Art. 36. 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta
anche
per le
adozioni
Art. 37 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionale si
applicano le disposizioni dell'articolo 36.
Art. 38. 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 39. 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri,
durante
il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di
lavoro e' inferiore a sei ore.
Art. 40. 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre
lavoratore: a) nel caso in cui i
figli siano
affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Art. 41. 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42. 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino
con
handicap
in
situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo
di
congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio
1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. |
Art. 43. 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e'
dovuta
un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero
ammontare
della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L'indennita'
e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli
apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
Art. 44. 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si
applicano
le disposizioni
di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 45. 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli
articoli
39, 40
e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo
anno di
vita del bambino.
Art. 46. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
Art. 47. 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di
astenersi
dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di
eta'
non superiore a tre anni.
Art. 48. 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono
computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla
tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
Art. 49. 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio
e'
dovuta la
contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita
del
bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
Art. 50. 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al
presente
Capo spetta
anche per le adozioni e gli affidamenti.
Art. 51. 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52. 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 53. 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle
ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di
eta' del bambino. a) la lavoratrice
madre di un
figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
Art. 54. 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio
del periodo
di
gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro
previsti
dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. a) di colpa grave da
parte della
lavoratrice, costituente giusta causa
per
la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la
lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia
sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,
sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice
non
puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento
collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni.
Art. 55. 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante
il
periodo per
cui e'
previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di
legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
Art. 56. 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti
dal
Capo II
e III,
le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo
che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva
ove
erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata
nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta'
del
bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da
ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
Art. 57. 1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi
di cui
al presente
testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18
aprile
1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge
24
giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari
all'indennita'
prevista dal presente testo unico per i congedi di maternita', di
paternita'
e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni
di
migliore favore.
Art. 58. 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo
stato di
maternita',
disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione
di
stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate
e
del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma
2.
Art. 59. 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che
diano
luogo
a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
Art. 60. 1. In attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non
discriminazione,
la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei
medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto
riguarda
la
Art. 61. 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno
diritto al
congedo
di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
Art. 62. 1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi
domestici
e familiari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano
le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e
6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
Art. 63. 1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui
alle
presenti
disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita' erogative
di cui
all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
con gli
stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
Art. 64. 1. In materia di tutela della maternita', alle
lavoratrici di
cui
all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritte
ad
altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma
16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Art. 65. decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10) 1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto
legislativo
1¡
dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attivita'
socialmente
utili hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Alle
lavoratrici si applica altresi' la disciplina di cui all'articolo 17
del
presente testo unico.
Art. 66. 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art. 67. 1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di
maternita'
di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre
mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a
condizione
che questo non abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto
previsto
Art. 68. 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69. 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1¡ gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
Art. 70. 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di
previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico,
e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti
la data
del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
Art. 71. 1. L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta,
indipendentemente
dall'effettiva astensione dall'attivita', dalla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di
apposita
domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto
mese
di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal
parto.
Art. 72. 1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi'
per
l'ingresso
del
bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i
sei anni
di eta'.
Art. 73. 1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria,
nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di
cui
all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di
una
Capo XIII
Art. 74. 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni
minore
in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
25
luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli
articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno
di
maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
Art. 75. 1. Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie
ovvero in
possesso
di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
25
luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita',
e'
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un
assegno
di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70
del
presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla
prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,
quando si
verifica
uno dei seguenti casi: a) quando la donna
lavoratrice ha
in corso di godimento una qualsiasi
forma
di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove
mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel
nucleo
familiare; b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita. 2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici
di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei
contributi di maternita'.
Art. 76. 1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente
testo
unico,
salvo
i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del
Servizio
sanitario nazionale.
Art. 77. 1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad
emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro,
competente per territorio.
Capo XV
Art. 78. 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli
affidamenti
intervenuti successivamente al 1¡ luglio 2000 per i quali e'
riconosciuta
dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il
complessivo
importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero
una
quota
Art. 79. 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni
di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione
degli
oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure: a) dello 0,46 per
cento sulla
retribuzione per il settore
dell'industria,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo; b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. 2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire
32
settimanali.
Art. 80. 1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di
cui
all'articolo
74 e'
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui
dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire
125
miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
Art. 81. 1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Art. 82. 1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del
Capo XI,
si
provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia
e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
Art. 83. 1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del
Capo XII,
si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo
e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei
contributi
dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno
1975, n.
160, e successive modificazioni.
Art. 84. 1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.
Art. 85. 1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni
legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi ai
sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,
n. 29: a) l'articolo 41 del
decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1¡ aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402; n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58; o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449; w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52; x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230; bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto: ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni a) il decreto del
Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982; f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991; g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998; l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998; m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 febbraio 1999; n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224; o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999; p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553; r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.
Art. 86. 1. Restano
abrogate le
seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e
19 della
legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico,
sono abrogate,
in particolare,
le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30
dicembre 1971, n.
1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1¡ giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1¡ dicembre 1997, n. 468; q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53; u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico,
sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) gli articoli 1,
11 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87. 1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari
di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del
decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto
Art. 88. 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno
successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Allegato A
ELENCO DEI
LAVORI FATICOSI,
PERICOLOSI Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo
unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a
ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e
scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi
ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti
dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI
AGENTI A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo
unico. 1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in
atmosfera di sovrapressione elevata, ad
esempio
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui
all'art.
6 del
testo 1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi
derivati, nella misura in cui tali
agenti
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI A. Agenti. 1. Agenti fisici,
allorche'
vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta,
in particolare:
a) colpi, vibrazioni
meccaniche o
movimenti;
2. Agenti biologici. b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze
etichettate R 40; R
45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva
n.
67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi.
Allegato D
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 1. Cassa nazionale del notariato.
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Qundo la cartella clinica è teerapeutica... |
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