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Children's Rights
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Convenzione ONU sui diritti delle
bambine e dei bambini
L. 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135,
S.O.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare la
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre
1989.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in
conformitˆ a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI
DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo
Gli Stati parti della presente Convenzione
Considerando che, in conformitˆ con i principi proclamati
nella Carta
delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i
membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza
e il carattere
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta
della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite
hanno ribadito nella
Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo
e nella dignità e
nel valore della persona umana e hanno risolto di
favorire il progresso
sociale e di instaurare migliori condizioni di vita
in una maggiore
libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione
Universale dei
Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi
ai Diritti
dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che
ciascuno può avvalersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza
distinzione di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di
ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di ogni altra
circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo,
le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia
ha diritto a un aiuto
e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale
della società e ambiente
naturale per la crescita e il benessere di tutti
i suoi membri e in
particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione
e l'assistenza
di cui necessita per poter svolgere integralmente
il suo ruolo nella
collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo
armonioso e
completo della sua personalità deve crescere
in un ambiente familiare
in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare
pienamente il
fanciullo ad avere una sua vita individuale nella
Società, ed educarlo
nello spirito degli ideali proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite,
in particolare in uno spirito di pace, di dignità,
di tolleranza, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere
una protezione speciale
al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione
di Ginevra del 1924
sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione
dei Diritti del
Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e
riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo nel
Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici - in
particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale
relativo
ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare
all'articolo
10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali
che si preoccupano
del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti
dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza
di maturità fisica e
intellettuale necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi
compresa una protezione legale appropriata, sia
prima che dopo la
nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e
giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli,
considerati soprattutto sotto il profilo della prassi
in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale
e
internazionale; dell'insieme delle regole minime
delle Nazioni Unite
relative all'amministrazione della giustizia minorile
(Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione
delle donne e dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo
fanciulli che
vivono in condizioni particolarmente difficili e
che è necessario
prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni
e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione e
lo sviluppo armonioso
del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale
per il
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli
in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per
fanciullo ogni
essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni,
salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni
fanciullo che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione
di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o
altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali,
dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni
altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni
forma di discriminazione o di sanzione motivate
dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate
o convinzioni dei
suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o
dei suoi
familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei
tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo
deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere,
in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei
suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento
delle
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità
dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione
sia conforme alle
norme stabilite dalle Autorità competenti
in particolare
nell'ambito della sicurezza e della salute e per
quanto riguarda
il numero e la competenza del loro personale nonché
l'esistenza di
un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i
provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per
attuare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi
di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i
limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del
caso, nell'ambito
della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità,
il diritto e il dovere
dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o
della collettività, come previsto dagli usi
locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo,
in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità,
l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio
dei diritti che gli
sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo
ha un diritto
inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura
del possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente
al momento della sua
nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire
una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere
i suoi
genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi
diritti siano attuati in
conformità con la loro legislazione nazionale
e con gli obblighi
che sono imposti loro dagli strumenti internazionali
applicabili
in materia, in particolare nei casi in cui se ciò
non fosse fatto,
il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo
a preservare la propria identità, ivi compresa
la sua nazionalità,
il suo nome e le sue relazioni familiari, così
come riconosciute
dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato
degli elementi costitutivi
della sua identità o di alcuni di essi, gli
Stati parti devono
concedergli adeguata assistenza e protezione affinché
la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo
non sia separato
dai suoi genitori contro la loro volontà
a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa
separazione è necessaria nell'interesse preminente
del fanciullo.
Una decisione in questo senso può essere
necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino
o trascurino
il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione
debba
essere presa riguardo al luogo di residenza del
fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente
articolo,
tutte le Parti interessate devono avere la possibilità
di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere
le loro
opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
separato da
entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere
regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi
i suoi
genitori, a meno che ciò non sia contrario
all'interesse
preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti
adottati da uno
Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento,
l'esilio,
l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale
che ne sia la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi
i genitori
o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte
fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del
caso, a un
altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a
meno che la divulgazione di tali informazioni possa
mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati
parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
di
per sé conseguenze pregiudizievoli per la
persona o per le persone
interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l'obbligo che incombe
agli Stati parti in virtù
del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata
da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare
in uno Stato
Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità
e diligenza, Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli
per gli autori
della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati
diversi ha diritto
a intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con
entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo
incombente agli
Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
e dei suoi
genitori di abbandonare ogni paese, compreso il
loro e di
fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare
ogni paese può essere regolamentato solo
dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini
della
protezione della sicurezza interne, dell'ordine
pubblico,
della salute o della moralità pubbliche,
o dei diritti e
delle libertà altrui, compatibili con gli
altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire
gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli
all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione
di accordi
bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad
accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace
di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione
su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo
essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e
del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo
la possibilità di
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o
un organo appropriato, in maniera compatibile con
le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo
diritto comprende la libertò di ricercare,
di ricevere e di
divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata
o artistica,
o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere
regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono
necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere
dei genitori
oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare
il fanciullo
nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera
che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertˆ di manifestare la propria religione
o convinzioni può
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte
dalla
legge, necessarie ai fini del mantenimento della
sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità
e della moralità
pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo
alla libertà
di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere
oggetto unicamente delle
limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in
una società
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale,
della
sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare
la sanità o
la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure
di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della
legge contro tali
interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione
esercitata dai
mass media e vigilano affinché il fanciullo
possa accedere a una
informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati
a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché
la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni
e materiali che
hanno una utilità sociale e culturale per
il fanciullo e corrispondono
allo spirito dell'articolo 29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in
vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali
di questo tipo
provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di
libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar
modo delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o
appartenenti a un
gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi
appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni
e dai materiali
che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle disposizioni
degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire
il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi
i genitori
hanno una responsabilità comune per quanto
riguarda l'educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità
di allevare il fanciullo e di provvedere al suo
sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai
suoi tutori legali
i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti
enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano
gli aiuti
appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio
della
responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti
e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento
per
garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano,
il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti
necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro
ogni forma
di violenza, di oltraggio o di brutalità
fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo
in cui è
affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori,
al suo
tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra
persona che
abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno,
in caso di
necessità, procedure efficaci per la creazione
di programmi
sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario
al fanciullo e
a coloro ai quali egli è affidato, nonché
per altre forme di
prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del
rapporto
dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione
e dei seguiti da
dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di
cui sopra; esse
dovranno altresì includere, se necessario, procedure
di intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente
o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non
può essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,
ha diritto a
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo
una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare
concretizzarsi per
mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah
di diritto
islamico, dell'adozione o in caso di necessità,
del collocamento
in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare
una selezione
tra queste soluzioni, si terrˆ debitamente conto
della necessità
di una certa continuitˆ nell'educazione del fanciullo,
nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e
linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione,
si accertano
che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo
sia autorizzata solo
dalle Autorità competenti le quali verificano,
in conformità con la
legge e con le procedure applicabili e in base a
tutte le informazioni
affidabili relative al caso in esame, che l'adozione
può essere
effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto
al padre e alla madre, genitori e tutori legali
e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il
loro consenso
all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito
i pareri
necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero può
essere presa in
considerazione come un altro mezzo per garantire
le cure necessarie al
fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere
affidato a una
famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato
in maniera
adeguata nel paese d'origine;
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché
il fanciullo
abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti
a quelle esistenti
per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché,
in caso di
adozione all'estero, il collocamento del fanciullo
non diventi fonte di
profitto materiale indebito per le persone che ne
sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo
stipulando accordi o
intese bilaterali o multilateralerali a seconda
dei casi, e si sforzano
in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli
all'estero siano effettuate dalle autorità
o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché
un fanciullo il
quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato,
oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole
e delle procedure
del diritto internazionale o nazionale applicabile,
solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona,
possa beneficiare della protezione e della assistenza
umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti
che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli
altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di
natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle
forme giudicate
neccesarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione
delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative
o non
governative competenti che collaborano con l'Organizzazione
delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli
che si trovano
in tale situazione e per ricercare i genitori o
altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le
informazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.
Se il padre, la
madre o ogni altro familiare sono irreperibili,
al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione,
la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del
suo ambiente
familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente
o
fisicamente handicappati devono condurre una vita
piena e decente,
in condizioni che garantiscano la loro dignitˆ,
favoriscano la
loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione
alla
vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati
di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e
garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la concessione,
dietro
richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso
dei requisiti
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia,
di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione
dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei
minori
handicappati. L'aiuto fornito in conformità
con il paragrafo 2 del
presente articolo è gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro
genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato. Tale
aiuto è concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente
accesso
alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,
alla
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività
ricreative e possano beneficiare di questi servizi
in maniera atta
a concretizzare la più completa integrazione
sociale e il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale
e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale,
gli Stati parti
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti
nel settore
delle cure sanitarie preventive e del trattamento
medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante
la divulgazione di informazioni concernenti i metodi
di
riabilitazione e i servizi di formazione professionale,
nonché
l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli
Stati parti di
migliorare le proprie capacità e competenze
e di allargare la loro
esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà
conto in
particolare delle necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore
di godere del
miglior stato di salute possibile e di beneficiare
di servizi
medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di
garantire che
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso
a tali
servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione
integrale
del summenzionato diritto e in particolare, adottano
ogni adeguato
provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti
e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica
e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione
per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione,
anche
nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare
mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili
e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile,
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento
dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e
postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società,
in
particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni
sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità
dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti
e
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere
in
pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli
ai
genitori e l'educazione e i servizi in materia di
pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace
atta ad abolire le
pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute
dei minori.
2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare
la
cooperazione internazionale in vista di ottenere
gradualmente una
completa attuazione del diritto riconosciuto nel
presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione
le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è
stato collocato dalle
Autorità competenti al fine di ricevere cure,
una protezione oppure una
terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica
periodica di detta
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla
sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il
diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la
previdenza
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire
una
completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro
legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere
concesse in
considerazione delle risorse e della situazione
del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo
conto di ogni
altra considerazione relativa a una domanda di prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo a un
livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l'affidamento del
fanciullo la responsabilità fondamentale
di assicurare, entro i
limiti delle loro possibilità e dei loro
mezzi finanziari, le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti,
in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente con
i loro mezzi, per
aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia
del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se
del caso,
un'assistenza materiale e programmi di sostegno,
in particolare
per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario
e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
al fine di
garantire il mantenimento del fanciullo da parte
dei suoi genitori
o di altre persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi
confronti, sul loro territorio o all'estero. In
particolare, per
tener conto dei casi in cui la persona che ha una
responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in
uno Stato diverso
da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l'adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di
tali accordi,
nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, e in particolare, al fine di garantire
l'esercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e
gratuito per
tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di
insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno
aperte e
accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate
come la
gratuitˆ dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento
superiore con
ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità
di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento
scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni
fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità
della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono
della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per vigilare
affinché la disciplina scolastica sia applicata
in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo
in quanto essere umano e
in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la
cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista
soprattutto
di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo
nel mondo
e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche e
ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del
fanciullo deve
avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità
del fanciullo nonché lo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e
fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti
dell'uomo e
delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta
delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi
genitori, della
sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché
il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale
vive, del
paese di cui può essere originario e delle
civiltà diverse dalla
sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita
in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia
tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e
delle persone di
origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente
naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo
28 sarà
interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone
fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche a
condizione che i principi enunciati al paragrafo
1 del presente
articolo siano rispettati e che l'educazione impartita
in tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose
o linguistiche
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che
appartiene a una di tali minoranze non può
essere privato del diritto
di avere una propria vita culturale, di professare
e di praticare la
propria religione o di far uso della propria lingua
insieme agli altri
membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto
al riposo e al
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita
culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto
del fanciullo
di partecipare pienamente alla vita culturale e
artistica e
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
di essere
protetto contro lo sfruttamento economico e di non
essere
costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o
sia suscettibile
di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere
alla sua
salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o
sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative,
amministrative,
sociali ed educative per garantire l'applicazione
del presente
articolo. A tal fine, e in considerazione delle
disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali,
gli Stati parti,
in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età
minime di ammissione
all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari
di
lavoro e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per
garantire
l'attuazione effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese
misure
legislative, amministrative, sociali ed educative
per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti
e di sostanze
psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli
per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo
contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
A tal fine, gli
Stati adottano in particolare ogni adeguata misura
a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a
dedicarsi a una
attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione
o di altre
pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di
spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire
il rapimento, la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine
e sotto qualsiasi
forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni
altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in
ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a
pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. Né la pena
capitale né l'imprigionamento
a vita senza possibilità di rilascio devono
essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto
anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà
in maniera illegale o
arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento
di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità
con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa e
avere la durata più
breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato
con umanità e con il
rispetto dovuto alla dignità della persona
umana e in maniera da tenere
conto delle esigenze delle persone della sua età.
In particolare, ogni
fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del
fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite,
tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano
diritto ad avere rapidamente
accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra
assistenza adeguata,
nonché il diritto di contestare la legalità
della loro privazione di
libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità
competente, indipendente
e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata
in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a
far rispettare le
regole del diritto umanitario internazionale loro
applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si
estende ai
fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile
a livello pratico
per vigilare che le persone che non hanno raggiunto
l'età di
quindici anni non partecipino direttamente alle
ostilitˆ.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle
loro forze
armate ogni persona che non ha raggiunto l'età
di quindici anni.
Nel reclutare persone aventi più di quindici
anni ma meno di
diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare
con
precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta
loro in virtù del diritto
umanitario internazionale di proteggere la popolazione
civile in
caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano
ogni misura
possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un
conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per agevolare il
recupero fisico e psicologico e il reinserimento
sociale di ogni
fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma
di pene o di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di
un conflitto armato.
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona
e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato
accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale di diritto
a un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignità
e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e
le libertà fondamentali e che tenga conto
della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento
nella società e
di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno
a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni
pertinenti degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano
in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato,
accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di
azioni o di
omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato
di reato penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
l) di essere ritenuto innocente fino a quando la
sua colpevolezza
non sia stata legalmente stabilita;
ll) di essere informato il prima possibile e direttamente,
oppure,
se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali,
delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare
di
un'assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
lll) che il suo caso sia giudicato senza indugio
da un'autorità o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali
per
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge
in presenza del
suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché
in presenza
dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno
che ciò non sia
ritenuto contrario all'interesse preminente del
fanciullo a causa
in particolare della sua età o della sua
situazione;
lv) di non essere costretto a rendere testimonianza
o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni
a carico e
di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni
a suo
discarico a condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato
penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura
decisa di
conseguenza dinanzi un'autorità o istanza
giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità
con la legge;
vl) di essere assistito gratuitamente da un interprete
se non
comprende o non parla la lingua utilizzata;
vll) che la sua vita privata sia pienamente rispettata
in tutte le
fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione
di leggi, di
procedure, la costituzione di autorità e
di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati
o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, e in particolar
modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto
della quale si presume
che i fanciulli non abbiano la capacità di
commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò
sia possibile e
auspicabile per trattare questi fanciulli senza
ricorrere a
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso
che i diritti
dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in
particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione,
i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento
in famiglia, i
programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni
alternative all'assistenza istituzionale, in vista
di assicurare
ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere
e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
pregiudica
disposizioni più propizie all'attuazione
dei diritti del fanciullo che
possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo
Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere
i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi
attivi e adeguati
sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli
Stati parti
nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti
in base alla
presente Convenzione, è istituito un Comitato
dei Diritti del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in
appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta
moralità e in
possesso di una competenza riconosciuta nel settore
oggetto della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti
dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il
criterio di un'equa ripartizione geografica e in
considerazione
dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto su una lista
di persone designate dagli Stati parti. Ciascun
Stato parte può
designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei
mesi a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente
si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro
mesi prima
della data di ogni elezione, il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà
per iscritto gli
Stati parti a proporre i loro candidati entro un
termine di due
mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l'elenco alfabetico
dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione
degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati
parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni
degli Stati
parti, convocate dal Segretario Generale presso
la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni per le
quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati
parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli
che ottengono il
maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati
parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro
anni. Essi sono
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata.
Il mandato di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade
alla fine di
un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno
estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente
dopo
la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro
del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro
dichiara di non
poter più esercitare le sue funzioni in seno
al Comitato, lo Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina
un altro
esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante,
fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto
riserva
dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo
di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente
presso la Sede
della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure
in ogni altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato
si
riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue
sessioni è
determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati
parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione
dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e
le strutture di
cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia
alle sue
mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla
presente Convenzione
ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
emolumenti
prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite
alle condizioni e secondo le modalitˆ stabilite
dall'Assemblea
Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato
per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione
e sui
progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata
in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente
articolo debbono
se del caso indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono
agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti
nella
presente Convenzione. Essi debbono altresì
contenere informazioni
sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata
dell'applicazione della Convenzione del paese in
esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato
un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei
rapporti che
sottoporranno successivamente - in conformità
con il capoverso b)
del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni
di base in
precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti
ogni informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea
generale,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto
sulle
attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti
abbiano una
vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della
Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel
settore oggetto della
Convenzione:
a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per
l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno
diritto di farsi
rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell'ambito del
loro mandato. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo
competente che
riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull'attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi
mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione
in settori che
rientrano nell'ambito delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,
alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia e agli altri
Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti
contenente una
richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica,
o che indichi
una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e
proposte del Comitato concernenti tale richiesta
o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea
generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere, per conto del
Comitato, a studi su
questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni
generali in base
alle informazioni ricevute in applicazione degli
articoli 44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni
generali
sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e
sottoposti
all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni
degli Stati
parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma
di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione
di ogni Stato. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario Generale
della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore
il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la
presente Convenzione
o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di
ratifica o di adesione la Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo
giorno successivo al deposito da parte di questo
Stato del suo
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento
e depositarne il
testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi
la proposta
di emendamento agli Stati parti, con la richiesta
di far sapere se
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti
al fine
dell'esame delle proposte e della loro votazione.
Se, entro
quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza
sotto gli
auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti
e votanti
alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all'Assemblea
Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità
con le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore
dopo essere
stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite e
accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha
valore obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli
altri Stati parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente
Convenzione
e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite
riceverà e comunicherà a tutti gli
Stati il testo delle riserve che
saranno state formulate dagli Stati all'atto della
ratifica o
dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con
l'oggetto e le
finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo
per mezzo di
notifica indirizzata in tal senso al Segretario
Generale delle Nazioni
Unite il quale ne informerà quindi tutti
gli Stati. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrˆ effetto un
anno dopo la data di
ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite è
designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale
della presente Convenzione, i cui testi
in lingua araba,
cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno
ugualmente fede, sarà
depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle
Nazioni Unite.

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