Dopo la pubblicazione del libro aggiornamenti sono già iniziati e molti
altri ne verrano fatti segnalati di volta in volta nel nuovo file Aggiornamenti
e novità / Novelties on the site: anche se si
consiglia di considerare ancora con attenzione le più importanti
passate modifiche.
Avviso
importante
riguardante l'utilizzo del
sito / To
a better use of the site:
Questo sito e i
libri
che ne derivano NON sono di INFORMAZIONE, ma si costituiscono come una
specie di ENCICLOPEDIETEMATICHE, in cui vengono presentati e
discussi vari argomenti
da leggersi e soprattutto da CONSULTARE di
volta in volta.
Il Consiglio Superiore di
Sanità,
in data 17/04/96, ha dibattuto le problematiche relative alla terapia
elettroconvulsivante.
1. Il Consiglio - dopo aver esaminato i pareri della Società
Scientifiche,
un recente documento del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), la
letteratura
scientifica sull’argomento ed i pareri espressi in diverse Consensus
Conference
- ha preso atto: · che il Comitato Nazionale di
Bioetica
ritiene che “non vi siano motivazioni tali da suggerire come comportamento bioeticamente vincolante
la
sospensione totale e generalizzata dell’uso dellaTEC oconsidera anzi la
TEC un trattamento elettivo ed adeguato” per alcune specifiche
patologie...
Considerando la non univocità dei dati di letteratura e le
discordanze
che caratterizzano il dibattito sulla TEC nella comunità
scientifica,
onde anche prevenire usi impropri si ritiene necessario attivare un
sistema
di sorveglianza per monitorare e valutare indicazioni, frequenze,
procedure
ed esiti delle applicazioni. Per tale scopo, le Aziende USL mettono in
atto procedure di valutazione e revisione della qualità, con
modalità
opportune quali il ricorso alla "pear review" (revisione fra
professionisti
alla pari) o tramite apposita commissione composta da professionisti
esterni
alla struttura ove si effettua il trattamento, secondo gli indirizzi
dell’amministrazione
regionale competente. Il Ministro della Sanità, di concerto con
le Regioni e le Province Autonome, emanerà apposite disposizioni
per attivare un sistema di sorveglianza."
T.E.C. ? nota del Ministero
della
Sanità del 13 marzo 1999 «Il Ministro della
Sanità,
preso atto dei pareri espressi sulla terapia elettroconvulsivante,
espressi
rispettivamentedall’Osservatorio per la tutela della Salute Mentale e
dal
Consiglio Superiore, invita codeste amministrazioni a diffondere il
contenuto
della presente, che modifica la precedente nota sull’argomento,
trasmessa
alle SS.VV. il 2 dicembre 1996. Sono noti l’uso improprio e l’abuso che
hanno caratterizzato tale pratica. Al di là delle modificazioni
procedurali con le quali oggi può essere effettuata, si deve
ribadire
che, nonostante la grande quantità di ricerche condotte negli
ultimi
decenni, non è stato ancora chiarito in maniera precisa il
meccanismo
d’azione della TEC»
La terapia elettroconvulsivante (TEC)
o elettroshock, sperimentata per la prima volta nel 1938 [...] Caduta in desuetudine per i gravi
rischi
che essa comporta è tornata
in
auge verso la metà degli anni 80 negli Stati Uniti,
allorché le compagnie
assicurative introducevano nei contratti una clausola in
base
alla quale esse avrebbero pagato agli assicurati il ricovero per non più di sette
giorni, decorsi i quali la copertura
assicurativa sarebbe
scattata solo nel caso di necessità di interventi maggiori,
quali per esempio quelli chirurgici.
In psichiatria, l'unico intervento maggiore che avrebbe giustificato la
prestazione assicurativa anche oltre i primi sette giorni di ricovero
è l'elettroshock, che da allora ha pertanto conosciuto una fase
di espansione e di rivalutazione.
Ricorso
ACCOLTO CONTRO le leggi
Regionali
(In data 3 giugno era
stata promulgata e
in data
23 dicembre il Presidente del Consiglio Regionale
aveva
tranquillamente
annunciato che tre leggi votate dal Consiglio reg. sono state
respinte
dalla Corte Costituzionale: una di queste é sull'
elettrochoc.)
La Corte Costituzionale con sentenza
10 novembre
2003 n.338
ha dichiarato l'illegimità costituzionale degli articoli 4 e 5
della
legge Regionale Piemontese 3 giugno 2002 n.14 concernente
l'applicazione
della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e
transorbitale
ed altri simili interventi di psicochirurgia. (Sentenza pubblicata sul
BUR - Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - n.49 del 4 dicembre
2003) (Il testo della sentenza ed un ulteriore commento sono
disponibili
alla scheda n. 4068 dell’Archivio
giuridico on line del Consiglio regionale del Piemonte
) (Il testo integrale della sentenza è anche reperibile
sul sito
Web dell'Ordine dei Medicidella Provincia di
Torino. Vedi
articolo L'elettroshock alla prova del regionalismo. La
difficoltà di
conciliare scienza, etica e diritto a pagina 9 del bollettino
ufficiale
Rassegna sulla
giurisprudenza costituzionale
delle regioni a statuto ordinario- Osservatorio legislativo
interregionale
-
Bologna 5/ 6 febbraio
2004
NUMERO
SCHEDA: 4394
CLASSIFICAZIONE:
TITOLO
V, PARTE SECONDA COSTITUZIONE
SOTTOCLASSIFICAZIONE:
FONTE: OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
AUTORE:
Loredana Conti Claudia Parola
NATURA
ATTO:
RELAZIONE
DATA ATTO: 06/02/2004
CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE.
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO
Settore Studi e
documentazione
legislativi SENTENZE
CORTE COSTITUZIONALE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Osservatorio legislativo
interregionale
Bologna 5- 6 febbraio 2004
Loredana Conti
Claudia Parola
CORTE COSTITUZIONALE -
REGIONI A
STATUTO ORDINARI
SENTENZA N. 338 del 14 novembre 2003
Giudizio:
Legittimità costituzionale in via principale
Materia:
Tutela della salute e professioni
Limiti
violati: Articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma (tutela
della
salute e professioni) Ricorrente/i: Stato
Oggetto: -
Legge Regione
Piemonte 3 giugno 2002 (Regolamentazione sull'applicazione della
terapia
elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri
simili interventi di psicochirurgia), artt. 5 e 6
- Legge regione Toscana 28
ottobre 2002,
n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di
applicazione
della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e
transorbitale
ed altri simili interventi di psicochirurgia),
art. 3, commi 2, 3 e 4. Esito:
Accoglimento
Annotazioni:
Il Governo
ha sollevato questione di legittimità costituzionale
avverso
la legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione
sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia
prefrontale
e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia), in
riferimento
agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma (tutela della
salute
e professioni), della Costituzione. Le
censure del
ricorrente cadono “segnatamente” sugli articoli 4, 5 e 6 di tale legge.
L'art. 4 (Limiti di utilizzo)
introduce
il divieto di praticare terapia elettroconvulsivante (TEC), lobotomia
prefrontale
e transorbitale e “altri simili interventi di psicochirurgia” “in tutte
le strutture regionali” su bambini, anziani e donne in stato di
gravidanza
(salvo, per queste ultime, il ricorso alla sola TEC su espressa
richiesta
della paziente e autorizzazione del coniuge e dei “familiari diretti”).
L'art. 5 (Deontologia medica) dispone
che “è
eliminato ogni riferimento che possa contemplare una
responsabilità
professionale del medico” che decida di non praticare TEC, lobotomia e
simili interventi di psicochirurgia, “salvo rispondere dei propri atti
nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità
professionale”.
L'art. 6 (Monitoraggio, sorveglianza e
valutazione)
impone che i pazienti cui è stata praticata la TEC siano
successivamente
sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali
periodici, prevedendo a tale scopo che
l'assessorato
regionale istituisca procedure di valutazione e revisione
dell'applicazione
della TEC su scala regionale, tramite una
commissione di professionisti esterni e
rappresentanti locali delle associazioni di settore.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha inoltre
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
commi
2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n.39
(Regole
del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione
della
terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale
ed altri simili interventi di psicochirurgia),
in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma
(tutela
della salute e professioni), della Costituzione.
La norma impugnata introduce il
divieto, “di
norma”, di praticare la TEC nel
sistema regionale della Toscana su
minori,
anziani e donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e
comprovata necessità medica, su espressa richiesta e
autorizzazione
dei familiari diretti del paziente nel caso di minori, ovvero del
paziente
stesso negli altri casi, ferma restando la tutela della vita, della
salute
e della dignità del paziente (comma 2). Essa vieta poi in
termini
assoluti gli interventi di lobotomia prefrontale e transorbitale e
“altri
simili interventi di psicochirurgia” (comma 3), e demanda alla Giunta
regionale
il compito di predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge, linee guida sull'impiego della TEC e sulle procedure relative al
consenso del paziente e all'autorizzazione all'intervento, “su conforme
indicazione della Comunità scientifica toscana e acquisito il
parere
della Commissione regionale di bioetica” (comma 4).
Il ricorrente riproduce le medesime
censure mosse
avverso la legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, soffermandosi
poi
in particolare sul comma 4 dell'art. 3 della legge toscana.
La questione,
secondo
la Corte, è fondata.
I due giudizi,
aventi
ad oggetto leggi regionali sullo stesso tema e parzialmente coincidenti
nel contenuto, sono stati riuniti per essere decisi con unica
pronunzia.
La Corte
richiama la
sentenza 282 del 2002, relativa ad una legge regionale delle Marche
(che
sospendeva, nel territorio regionale, l'applicazione della TEC, della
lobotomia
e di altri simili interventi di psicochirurgia), per ribadire che
scelte
legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate
terapie
? la cui adozione ricade in linea di principio nell'ambito
dell'autonomia
e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col
consenso
informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche
a disposizione - non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni
di
discrezionalità politica, e non prevedano “l'elaborazione di
indirizzi
fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e
delle
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di
norma
nazionali o sovranazionali - a ciò deputati”, né
costituiscano
“il risultato di una siffatta verifica”.
La Consulta
aggiunge
che stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse,
sulla
base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è
determinazione
che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali
della
materia, collocandosi “all'incrocio fra due diritti fondamentali della
persona malata: quello ad essere curato efficacemente,
secondo i
canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato
come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e
psichica” (sentenza n. 282 del 2002), diritti la cui tutela non
può
non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il
territorio
nazionale.
Ne discende che interventi legislativi
regionali,
posti in essere nell'esercizio di una competenza legislativa
concorrente,
come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute
(art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove
pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte
terapeutiche
in assenza di - o in difformità da - determinazioni assunte a
livello
nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su
questo
punto, per una singola Regione. Nei limiti dei principi fondamentali,
nulla
vieta invece che le Regioni, responsabili per il proprio territorio dei
servizi sanitari, dettino norme di organizzazione e di procedura, o
norme
concernenti l'uso delle risorse pubbliche in questo campo: anche al
fine
di meglio garantire l'appropriatezza delle scelte terapeutiche e
l'osservanza
delle cautele necessarie per l'utilizzo di mezzi terapeutici rischiosi
o destinati ad impieghi eccezionali e ben mirati, come è
riconosciuto
essere la terapia elettroconvulsivante (in questo ambito possono
collocarsi
discipline sul consenso informato o sulle procedure di monitoraggio,
sorveglianza
e valutazione, quali quelle contenute anche in disposizioni delle leggi
di cui è giudizio, estranee all'oggetto delle impugnazioni
ritualmente
proposte: artt. 3 e 6 della legge del Piemonte; art. 3, comma 1, e art.
4 della legge della Toscana). L'articolo 4 della legge regionale
del Piemonte
contrasta palesemente con i principi citati, là dove pone
divieti
di utilizzo delle pratiche e degli interventi in questione (sia pure
con
esclusione di determinate ipotesi nel caso di impiego della TEC su
donne
in gravidanza, condizionato peraltro, impropriamente, ad autorizzazioni
del coniuge e dei “familiari diretti” della paziente, non coerenti con
i principi fondamentali in tema di consenso informato). Lo
stesso
deve
dirsi per il comma 3 dell'art. 3 della legge toscana, che a
sua
volta
dispone un semplice divieto degli interventi di psicochirurgia.
Ma a non diversa conclusione deve
giungersi anche
a proposito del comma 2 dello stesso art. 3 della legge toscana, che
pone
“di norma” un divieto di utilizzo della TEC su determinate categorie di
pazienti, eccettuando talune ipotesi di “eccezionale e comprovata
necessità
medica”. Nella misura in cui a tale disposizione si voglia, come
è
doveroso, attribuire un significato normativo, e non solo di generico e
inutile riconoscimento delle autonome responsabili determinazioni dei
medici,
anche questa norma finisce per rappresentare un intervento di merito
nella
scelta delle terapie praticabili, precluso, per le ragioni esposte, al
legislatore regionale.
Anche l'art. 3, comma 4, della legge
toscana,
che rinvia a “linee guida” non solo sulle procedure di consenso e di
“autorizzazione”
ma anche “sull'utilizzo della TEC”, da adottarsi dalla Giunta regionale
“su conforme indicazione della Comunità scientifica toscana”,
è
in contrasto con i principi esposti.
Infatti il riferimento limitativo ad
una non
meglio precisata Comunità
scientifica toscana come base
tecnica
per l'elaborazione delle linee guida si pone in contraddizione con il
carattere,
di norma nazionale o sovranazionale, delle acquisizioni e delle
valutazioni
tecnico-scientifiche sul cui fondamento i sanitari sono chiamati ad
operare,
non potendosi certo ammettere, per la stessa ragione per cui è
precluso
un intervento legislativo regionale sul merito delle scelte
terapeutiche,
un vincolo, in una sola Regione, a rispettare indicazioni provenienti
da
un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità
scientifica.
Pur restando escluse dall'oggetto del giudizio le altre norme della
legge
del Piemonte, non validamente impugnate, questa Corte non può
omettere
di rilevare che l'art. 5 della stessa legge, che dispone la
“eliminazione”
di ogni “riferimento che possa contemplare una responsabilità
professionale
del medico che decida di non ricorrere” alla TEC e agli interventi
vietati
dall'art. 4 (salvo poi, contraddittoriamente, richiamarsi alla
normativa
sulla responsabilità professionale), si pone in inscindibile
nesso
con l'articolo 4, oggetto delle censure del ricorrente e della
dichiarazione
di illegittimità costituzionale. L'esenzione da
responsabilità
di cui ivi si discorre non può infatti che collegarsi alle norme
sostanziali sui divieti di utilizzo delle pratiche in questione,
disposti
dall'art. 4.
Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11
marzo 1953, n. 87, anche l'art.5 deve essere dichiarato illegittimo
per
illegittimità consequenziale.
Il testo
della sentenza
ed un ulteriore commento sono disponibili alla scheda n. 4070
dell’Archivio
giuridico on line del Consiglio regionale del Piemonte.
CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO
ORDINARIO.
SENTENZA N. 353 del 12 dicembre 2003
Giudizio: Legittimità
costituzionale in
via principale Materia: Professioni
Limiti violati: art. 117, terzo comma
(professioni)
e primo comma (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) della
Costituzione
Ricorrente/i: Stato Oggetto: - Legge Regione Piemonte 24
ottobre
2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle
discipline
non convenzionali),
Atto di grande civiltà è, a
nostro parere, la legge varata dalla Regione Piemonte sulla terapia
elettroconvulsivante
(elettrochoc). Con questa legge ne è limitato fortemente
l'utilizzo.
Evidenziamo in particolare dagli artt.3
e 4:
- la terapia
elettroconvulsivante
(T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente esprime,
ripetuto per ogni applicazione, un consenso scritto, libero,
consapevole,
attuale
e manifesto. - la T.E.C. è vietata sui
bambini e
gli anziani. - sono vietati gli interventi di
psico-chirurgia.
Sarebbe stato opportuno, comunque,
introdurre anche
le sanzioni in caso di violazione delle norme.
Chiediamo a tutti la vigilanza
affinché
le disposizioni regionali siano assolutamente rispettate.
REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.
Regolamentazione
sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante,
la
lobotomia
prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di
psicochirurgia.
(B.U. 6 giugno 2002, n. 23)
Art. 1. (Finalita')
1. La Regione Piemonte, ai sensi degli
articoli
2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalita' di:
a) indirizzare e guidare lo
sviluppo
sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e
democratico;
b) organizzare gli strumenti piu'
efficaci per
un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.
Art. 2. (Partecipazione e adesione a
principi)
1. La Regione Piemonte, per
le finalita'
di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del
Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in
materia
di diritti umani.
Art. 3. (Consenso informato)
1. Nella Regione Piemonte la
terapia
elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando
il
paziente
esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto.
A tal fine occorre che lo psichiatra
interessato
fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi
attesi,
esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali,
ai
possibili trattamenti alternativi ed alle modalita' di
somministrazione.
L'assenso del paziente deve essere
scritto ed
allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni
applicazione.
2. Nei casi in cui esista una
limitazione della
capacita' del paziente nel comprendere
l'informazione e nell'esprimere il
consenso,
si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacita' di
agire
delle persone.
Art. 4. (Limiti di utilizzo)
1. E' fatto divieto di
utilizzare in
tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per
le
donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che
l'applicazione
della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata
anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le
modalita'
espresse dall'articolo 3.
Viene fatto divieto di utilizzare in
tutte le
strutture regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri
simili
interventi di psicochirurgia.
Art. 5. (Deontologia medica)
1. E' eliminato ogni
riferimento che
possa contemplare una responsabilità professionale del medico
che
decida
di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e
transorbitale
e ad altri simili interventi di psicochirurgia, salvo rispondere dei
propri
atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilita'
professionale.
Art. 6. (Monitoraggio, sorveglianza e
valutazione)
1. Tutte le T.E.C. sono
corredate da
dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I
pazienti
vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici
per un lungo periodo di tempo successivo allo shock.
A tal fine l'Assessorato regionale alla
sanita'
mettera' in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle
applicazioni
della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da
professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente
qualificati,
delle associazioni di settore.
Quello che era chiamato
elettrochoc
o elettrochoc elettrico (EST) ora è chiamato di solito terapia
dell'electroconvulsive, ECT spesso
abbreviato.
(*) Il termine
"Elettrochoc",
piuttosto che Elettroshock
viene usato per lo
più per indicare dispositivi di cui valersi come armi
o per
usi
analoghi. Raccolta
sistematica del diritto federale
Indice del diritto interno
Pagina di titolo | RS 514.541 Ordinanza
sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni
Capitolo 1: Disposizioni
generali
Sezione 1: Definizioni
Art. 3 Spray Art. 5 Parti
essenziali
di armi
Art. 5 Parti essenziali di
armi Art. 41 Dispositivi che producono un
elettrochoc (art. 4 cpv.
1 lett. e
LArm)I
dispositivi
che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non
sono
conformi
alle disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19972 sui prodotti
elettrici
a bassa tensione. In caso di dubbio decide l’Ufficio centrale Armi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16
mar.
2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009). 2 RS 734.26
Di un'altra legge IN FAVORE di una Medicina più
umana
specialmente in favore dei minori si è fatta portavoce la
Regione
Piemonte: è stata finalmente approvata ieri a larga maggioranza in
Consiglio Regionale del Piemonte - prima in Italia - una legge per la
tutela dei bambini nei confronti di rischio di abuso di psicofarmaci.
Si tratta di una legge regionale, approvata il 30 ottobre 2007 dal
Consiglio Regionale del Piemonte: eccome l'inizio del Comunicato Stampa
diramato dal Comitato di Giulemanidaibambini
BAMBINI E PSICOFARMACI, LEGGE RESTRITTIVA APPROVATA IN PIEMONTE.
STOP AI TEST PSICHIATRICI NELLE SCUOLE.
Viene approvata in Piemonte la prima legge Italiana sull’iperattività
degli bambini ed adolescenti:
stop a test psichiatrici nelle scuole,
stop alla somministrazione di psicofarmaci senza consenso informato e
consapevole dei genitori,
impegno a favorire l’accesso alle terapie non farmacologiche.
A
pro-electroshock book, Shock, will be promoted in a speech
on
15 October 2007 at Northeastern University in Boston,
Massachusetts. The book by authors Kitty Dukakis and Larry Tye is
one-sided. You could help by attending the event with a sign
promoting "no forced shock," humane alternatives to
electroshock,
etc. Please
help
remember those who have been harmed and killed by human
rights
violations involving electroshock, which is also known
as electroconvulsive
therapy or ECT. This book, and mainstream
media, tends to tell the public about those who support
electroshock, instead of the many who are harmed. More
info
or go to:http://tinyurl.com/2f7tkl
Speak
Out Against Electroshock at Kitty Dukakis Speech in Boston
creato da David W. Oaks
— Ultima modifica 20/09/2007 13:51 Action alert!
MindFreedom Maine Alert - maine@mindfreedom.org 20 September 2007 Say "no" to
electroshock, and to bias in media and books about
electroshock. Remember those killed and harmed by electroshock human
rights violations at this peaceful vigil in Boston organized by
MindFreedom Maine.The book Shock by Kitty Dukakis is a biased promotion
of electroshock. A pro-electroshock
book, Shock, will be promoted in a speech on 15
October 2007 at Northeastern University in Boston, Massachusetts. The
speech by authors Kitty
Dukakis and Larry
Tye will almost certainly be
one-sided, so you could help by attending the event with a sign
promoting "no forced shock," humane alternatives to electroshock, etc.
Please help remember those who have been harmed and killed by human
rights violations involving electroshock, which is also known as
electroconvulsive therapy or ECT. This book, and mainstream media,
tends to tell the public about those who support electroshock, instead
of the many who are harmed.
Psichiatria (22
febbraio 2008) Elettroshock
da rivalutare
L'elettroshock
non è solo un trattamento più utile e sicuro di quelli farmacologici,
ma anche più economico.
Parola di Athanasios
Koukopoulos, presidente uscente dell'Associazione
italiana per la terapia elettroconvulsivante (Aitec),
intervenuto ieri
a Roma a un incontro sulla petizione che l'associazione presenterà
all'attuale e al futuro ministro della Salute, per chiedere l'apertura
in Italia di almeno un servizio di Tec (più comunemente noto come
'elettroshock') ogni milione di abitanti. Con
i farmaci a volte si
muore - spiega Koukopoulos - con l'elettroshock no. Molti tentano di
screditare la Tec per gli effetti indesiderati, ma oggi con i nuovi
strumenti a nostra disposizione abbiamo effetti irrilevanti, e
sicuramente inferiori rispetto a quelli causati dalla terapia
farmacologica, e un trattamento efficace per la depressione grave e
alcune psicosi.Koukopoulos, che
nella riunione è stato eletto
presidente onorario dell'Aitec per acclamazione, si scaglia contro la
cultura psichiatrica dominante in Italia. Si parla poco
di
elettroshock - aggiunge - e questo avviene anche nelle università e
nelle scuole di specializzazione. Non si pubblica più niente a
riguardo, e c'è il pericolo che in futuro sarà sempre peggio.
L'auspicio
dell'esperto è che altre figure carismatiche nel campo della
medicina 'escano allo scoperto' e supportino la causa dell'Aitec. Sarebbe bello
- ammette
Koukopoulos -se opinion leader di fama
nazionale, come Rita Levi Montalcini o Umberto Veronesi, scendessero in
campo al nostro fianco. Purtroppo - conclude con una nota di
amarezza - prima di sdoganare questi argomenti potrebbe
passare ancora molto
tempo.
Interventi sulla terapia elettroconvulsivante tratti dal libro Le terapie a
lungo termine e la ricerca di un benessere stabile nei pazienti bipolari
(Giovanni
Fioriti Editore), atti dell’omonimo convegno
inernazionale che ha avuto luogo a Roma dal 19 al 21 Gennaio 2006
- A.
Koukopoulos: Senti, posso dire
una cosa? Queste forme complesse stanno diventando sempre più
frequenti, anzi gli psichiatri che godono di maggior notorietà
praticamente vedono solo forme complesse, scommetto che il prof.
Cassano una forma semplice non la vede. Bene, diciamoci una verità,
veramente solo
l’elettroshock è di grandissimo aiuto in queste forme complesse,
queste forme di continua
cronicità, fase dopo fase, stati misti dopo stati misti,
se c’è l’inferno è quello! Una famiglia che vive mese dopo mese, anno
dopo anno in queste condizioni, tentativi di suicidio, ripetuti
ricoveri. Bene, questa realtà é molto nota agli psichiatri clinici ma
l’elettroshock lo pratica solo il Prof.
Cassano e in Sardegna
Minnai e il gruppo di Is
Mirrionis, Fàzzari
a Brescia e pochi altri. Con l’elettroshock puoi mettere
fine a questa sofferenza in molti casi, almeno al 50% di questi
pazienti particolarmente gravi.
- G.B. Cassano: Posso… con
l’Elettroshock mi tiri sempre in ballo, non posso stare zitto, perché è
una tragedia universale, dagli Stati Uniti, alla Germania, alla
Francia, dappertutto, i miei colleghi, anche coetanei, giovani come me,
hanno perso la
capacità di trovare l’indicazione per l’applicazione; non
è il problema solo di averla a disposizione, trovare chi coglie l’indicazione
all’elettroshock, quindi c’è da reinsegnare tutto...
Con il pretesto di evitare i suicidi, in America, i minori dai nove
anni in su vengono intervistati senza il consenso dei genitori per
valutare il rischio suidio; il 24% degli intervistati è
già sotto psicofarmaco. È un parto della
università della Columbia che già in passato si è
prestata ad operazioni discutibili; ovviamente è esportabile
come modello. George W. Bush quando era governatore del Texas diede
vita al Texas Medication Algorithm Project (TMAP)
fratello
maggiore del TeenScreen, entrambi oggi manovrati dalla New
Freedom
Commission on Mental Health (NFC) voluta da George W. Bush
nel
2002 e che ha in mente l’orwelliano progetto di sottoporre tutti gli
americani a screening psichiatrico, dalla culla alla tomba. Il TMAP sta
mandando in bancarotta il bilancio di diversi Stati in quanto impone ai
medici il divieto di usare vecchi farmaci e farmaci da banco, solo gli
psicofaramci recenti e costosissimi possono essere usati; la
commissione raccomanda anche
l’uso della TEC
Un anno fa circa è stata però
pubblicata una grossa ricerca sui danni cognitivi provocati
dall'elettrochoc, condotta a New York su un ampio numero di pazienti
(370) da una equipe di scienziati comprendente anche un sostenitore
accanito dell'elettrochoc - Harold
Sackeim. I danni di memoria e cognitivi (intelligenza)
risultano certi anche dopo sei mesi del 'trattamento', mentre finora stranamente controlli
mesi dopo non erano stati fatti (o si maligna non pubblicati), e i
sostenitori dell'elettrochoc, tra cui lo stesso Sackeim, potevano
sostenere che tali danni erano temporanei, sparivano. E appunto sia i
risultati dello studio che il fatto di questo ricercatore, che abbia
con questa ricerca contraddetto la sua precedente posizione - hanno
suscitato ampio scalpore
nell'ambiente medico-psichiatrico.
Summary: After 25
years and millions of dollars of federal funding to research the
adverse cognitive effects of ECT—25 years in which not one single
longterm followup study was ever published — self-proclaimed “world
expert” on ECT Harold Sackeim has now reversed his position, admitting
that ECT routinely causes permanent memory loss and deficits in
cognitive abilities. His new study — the first to be published in which
he followed patients as long as six months, and one of his only studies
to use controls—validates a generation of patient reports of permanent
iatrogenic disability, and disproves Sackeim’s previously published
claims that these reports were simply symptoms of mental illness. Other
findings: there is no evidence that ECT increases intelligence, as
Sackeim has previously claimed; and women are much more likely than men
to experience severe permanent amnesia. Significance: Harold
Sackeim has been called the Pope of ECT, and for good reason. He’s
published more on ECT than anyone in the world, has received more money
to research it than anyone in the world, and is the author of the
American Psychiatric Association’s patient information statement and
ctestimony — and positions on peer review, editorial, and funding
boards, including NIMH grantmreview panels — he has more influence on
what the profession and the public believe about ECT than anyone in the
world. What Harold says goes. Conclusion: This
study could have been done at any point in the past 25 years. If it
had, a generation of patients could have been warned of the likelihood
of permanent significant memory and cognitive deficits before, instead
of finding out after, ECT. In fact, there is evidence—from Harold’s own
statements — that over the years he has in fact conducted studies
following up ECT patients for a long as five
years…but never published the results. Why not? Why did it take 25
years and over ten million dollars to validate what patients have been
saying all along? In other words: What did Harold know, when did he
know it, and why wasn’t it revealed? Quotable quote from
the study: This study
provides the first evidence in a large,
prospective sample that the adverse cognitive effects can persist for
an extended
period, and that they characterize routine treatment with ECT in community settings